FUNZIONI

Con la Legge n. 142/90 (art. 14, c. 1, lett. a) "Ordinamento delle Autonomie Locali", successivamente modificata nel Testo Unico, D. Lgs. 267/00, sono state affidate alle Province diverse funzioni amministrative tra cui quella nei settori della "difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità.
Successivamente, la Legge n. 225/92 (art. 13, c.l) ha disposto che le Province svolgano
In ottemperanza a quanto richiamato, la Provincia di Venezia si è dotata di un Ufficio di Protezione Civile che:
  • svolge, nell'ambito di propria competenza, tutte le azioni volte alla prevenzione e salvaguardia da eventi calamitosi o dissesti di qualsiasi tipo ed elabora le procedure d'intervento
  • organizza e coordina corsi per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile
  • organizza servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali
  • partecipa ad attività di soccorso in caso di emergenze di protezione civile ed esegue, anche coordinando i Comuni, attivita relative ad aiuti umanitari
  • fa parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
COMPETENZE

Tratto dal D. Lgs. 267/00
Art. 19 (Funzioni)

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o I'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

1. difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità : (omissis)

Art. 20 (Compiti di programmazione)
(omissis)

Tratto dalla L. 225/92
Art. 13 (Competenze delle province)
 

Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 deIla L. 142/90, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
(omissis)


Tratto dal D. L.vo 112/98 (Bassanini quater)
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali), comma 1, lett. b

Sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1, lett. b) della L. 225/92.

Tratto dalla L.R. Veneto 58/84 come modificata dalla L.R. Veneto 17/98
Art. 8 (Le Province)

....................la Giunta regionale favorisce - anche mediante l'erogazione di contributi - ........... l'iniziativa delle Province diretta a:

1. provvedere, d'intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti la Protezione Civile;
2. collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento di corsi, nonchè di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile;
3. eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
4. proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
5. organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell'organizzazione della Protezione Civile.

Tratto dalla L.R. Veneto 11/01, Capo VIII - Protezione Civile
Art. 107 (Funzioni delle Province)

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'art. 108, comma 1, lettera b), del D.L.vo 112/98, provvedono:

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunita montane, le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), numero 3 del D.L.vo 112/98, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali;
c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'art. 10 della L.R. 58/84 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'art. 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;
d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;
e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonchè dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.