Controlli e sorveglianza

In base alla legge regionale veneta 11/2001 art. 75 vengono stabilite le competenze da parte dell'A.R.P.A.V., che deve in sostanza:
  • Partecipare allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;
  • Svolgere le attivita di vigilanza e controllo degli impianti.

Si definiscono inoltre altre attivita di controllo, in riferimento agli Art. 21 e 25 del D.lgs 334/99, che riguardano:

 

  • il Rapporto di Sicurezza;
  • il Sistema di Gestione delle Sicurezza interno alla attivita, di tipo Cogente.

L'organismo competente per questi due casi e il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) ed e integrato dai seguenti membri:

  • Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Venezia;
  • Due rappresentanti dell'A.R.P.A.V.;
  • Due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL;
  • Un rappresentante del Comune di Venezia;
  • Un rappresentante della Provincia di Venezia;
  • Un rappresentante della Regione Veneto.

Quindi

  • Il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 8 del D.lgs 334/99, avvia l'istruttoria ed esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni
  • Il Comitato al fine di controllare il Sistema di Gestione della Sicurezza e la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, posta in atto dal gestore, attua verifiche ispettive secondo le modalita definite dal Ministero dell'Ambiente.